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SISMA BONUS

Sisma bonus

SISMA BONUS

Sisma bonus

Per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%, da calcolare su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e fruibile in cinque rate annuali di pari importo.

La detrazione sale al 70%, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’80%, se si passa a due classi di rischio inferiori.

Il beneficio fiscale è maggiore in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali:

  1. 75%, se c’è passaggio a una classe di rischio inferiore
  2. 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

In questo caso, la detrazione deve essere calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Le detrazioni per gli interventi antisismici possono essere fruite anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (comunque denominati), dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Acquisto di case antisismiche

Un’ulteriore ipotesi che dà diritto a una consistente detrazione d’imposta è rappresentata dall’acquisto di case antisismiche.

Deve trattarsi di immobili realizzati, nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, provvedono alla vendita dell’immobile.

La detrazione spettante agli acquirenti delle singole unità immobiliari è pari al 75 o all’85% (a seconda della riduzione del rischio sismico conseguita, rispettivamente pari a una o a due classi) del prezzo riportato nell’atto pubblico di compravendita.

La spesa su cui applicare la percentuale, comunque, non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Il beneficio fiscale va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto del risparmio spettante, alternativamente:

  1. Per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  2. Per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il limite massimo di spesa sul quale è possibile fruire nel Modello 730 del risparmio al 50% per gli interventi di ristrutturazione edile è pari a 96mila euro per singola unità immobiliare. Volendo quindi fare un esempio: se si spendono 100mila euro, si detrae comunque il 50% di 96mila (tetto massimo che il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2020).

Dal 14 maggio 2011 sono stati soppressi l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. In luogo dell’invio della comunicazione, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo del risparmio.



La detrazione è ammessa sugli immobili ad uso residenziale e sulle relative pertinenze, in caso di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. La manutenzione ordinaria viene invece agevolata solo in caso di interventi sulle parti comuni condominiali. Possono accedere al bonus tutti gli utenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce


Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Inoltre possono goderne:

  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile ai sensi della legge n. 76/2016, per la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.


In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce del risparmio.

Infine, dal 2018, le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia (compresi quelli per l’adozione di misure antisismiche) possono essere usufruite anche:

  • dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
  • dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; questi enti devono essere stati costituiti, e già operanti alla data del 31 dicembre 2013, nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.


Un adempimento che potrebbe essere obbligatorio è l’invio, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, di una comunicazione con raccomandata A.R. contenente le seguenti informazioni:

  • generalità del richiedente dei lavori e ubicazione degli stessi
  • natura dell’intervento da realizzare
  • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità da parte della medesima
  • data di inizio dell’intervento di recupero.


In realtà questa comunicazione non è obbligatoria, ma viene richiesta solo in alcuni casi, cioè quando le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri la rendono necessaria.

È necessario inoltre che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

  1. causale del versamento: "Detrazione del 50% ai sensi dell'art. 16/bis del DPR del 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche"
  2. codice fiscale del beneficiario della detrazione
  3. codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.


Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire del risparmio, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio.

gli utenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Quindi, nell’eventualità che l’Agenzia delle Entrate voglia fare un controllo, l'utente deve farsi trovare in regola coi seguenti documenti:

  1. fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute
  2. se l’immobile non è ancora censito: domanda di accatastamento
  3. ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta
  4. per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali: delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese
  5. per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile: dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, se diverso dai familiari conviventi
  6. abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
    Infine, dal 2018, anche per gli interventi edili che implichino un risparmio energetico occorre inviare ai fini del bonus 50% (non più solo per quello al 65%), la scheda informativa Enea entro i novanta giorni dalla data di fine lavori (cosiddetto "collaudo"). Tale scheda deve contenere:
  7. i dati identificativi della persona che ha sostenuto le spese;
  8. i dati dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti;
  9. la tipologia di intervento eseguito; d) il risparmio di energia che ne è conseguito nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo del risparmio.

02.08.2021

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