La Donazione immobiliare: un regalo o una bega?
La Donazione immobiliare: un regalo o una bega?
Articolo di Claudia Sanna 30 marzo 2021
Diversi acquirenti appena sentono la parola “Donazione” fanno marcia indietro sull’acquisto della casa, terrorizzati da quanto leggono su internet e dal “sentito dire”. I venditori, dall’altro lato, sono convinti di avere una problematica sull’immobile che devono vendere e in alcuni casi pensano si tratti di un immobile non commerciabile.
Iniziamo con il dire subito che gli immobili provenienti per Donazione si possono vendere e comprare, “ma”…
Partiamo per ordine.
La Donazione, disciplinato dall’art. 769 del codice civile, è il contratto con il quale il donante trasferisce per spirito di liberalità un bene patrimoniale o un diritto ad altra persona detto donatario.
In poche parole la Donazione immobiliare è quel contratto con il quale si regala un bene immobile. Per capire i passaggi successivi possiamo considerare la Donazione come un anticipo della successione, come un anticipo dell’eredità. Pertanto, al momento della morte del donante, il bene donato dovrà essere considerato quale acconto, se non addirittura come saldo, della quota ereditaria. Da qui possono nascere i possibili problemi.
L’origine dei rischi connessi alla compravendita di immobili oggetto di Donazione risiede nella presenza di legittimari, ovvero dei soggetti ai quali la legge riconosce determinati diritti.
Il caso più concreto è quello in cui il donante genitore abbia per esempio tre figli e abbia donato l’immobile solo ad uno di essi: il rischio è che gli altri due fratelli, o solo uno di essi, possano/possa rivendicare il proprio legittimo diritto sull’immobile, seppur venduto ad un terzo acquirente, e chiedere la cosiddetta azione di riduzione
Il rischio più remoto e improbabile è, invece, quello che compaia all’improvviso un erede sconosciuto agli altri eredi e possa rivendicare il suo diritto legittimo sull’immobile donato. Si tratta di un raro caso, per esempio, di un figlio nato da una relazione extra coniugale o di un figlio avuto in gioventù di cui nessun altro componente dell’attuale famiglia del donante è a conoscenza.
Innanzitutto è importante sapere che la Donazione ha un termine di prescrizione: 10 anni dalla data di apertura della successione del donante, 20 anni dalla trascrizione della donazione; di conseguenza se sono trascorsi questi termini temporali il bene può essere trasferito tranquillamente senza rischi.
In conclusione: gli immobili che provengono da Donazione sono stati un gradito dono rivendibile con tutte le accortezze del caso, possono essere compravenduti tranquillamente e possono essere mutuabili dalle Banche. Come sempre il consiglio è quello di non lasciarsi travolgere da inutili allarmismi letti su internet ma di approfondire il tema con un proprio tecnico di fiducia.
fonte: remax.it
03.31.2021
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